Costa Viola IGT
COSTA VIOLA
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995
Art 1
La indicazione geografica tipica "Costa Viola", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT "Costa Viola" è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT
I vini ad IGT
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del
Art 3
"Costa Viola" bianco, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria. "Arghillà" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. 15%. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT "Costa Viola" comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Bagnara Calabra Palmi Scilla Seminara
in provincia di Reggio Calabria.
Art 4
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. "Costa Viola" bianco, rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve essere superiore a:
Costa Viola bianco 10,00 tonnellate/ettaro
Costa Viola rosso e rosato 8,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
"Costa Viola", seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Costa Viola bianco 10,00% vol.;
Costa Viola rosso 11,00% vol.;
Costa Viola rosato 11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello
Art 5
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
0,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT "Costa Viola" anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Costa Viola bianco 11,00% vol.;
Costa Viola rosso 12,00% vol.;
Costa Viola rosato 11,00% vol.;
Costa Viola rosato novello 11,50% vol.;
Costa Viola rosso novello 12,00% vol.
Art 7
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
Alla IGT "Costa Viola" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. "Costa Viola" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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