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Pollino DOC

POLLINO

D.O.C.

D.P.R. 4/GIUGNO/1975

Art 1

 

La denominazione di origine controllata "Pollino" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2

Il vino a DOC "Pollino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto come Arvino, Aglianico, Aglianico di Cassano e Lacrima) minimo 60%;

Greco nero, Malvasia bianca (localmente noto come Verdana e Iuvarella), Montonico bianco e Guarnaccia bianca,

da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% con una presenza massima del 20% dei vitigni a bacca bianca.

Art 3

le uve debbono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei comuni di:

Castrovillari San Basile Saracena Cassano allo Ionio

Civita Frascineto

tutti in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata:

a nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la strada statale delle Calabrie n. 19, in prossimità del km. 198,500, il limite segue in direzione sud – est la strada ferrata che fiancheggia la strada statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari.

Da qui, segue per breve tratto la strada statale n. 19 sino ad incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari n. 105 e quindi lungo questa prosegue verso ovest incrociando il confine di Castrovillari al km. 87,500 circa, lo segue per breve tratto verso nord – ovest e quindi verso ovest segue quello di San Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato.

Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di San Basile; prosegue lungo questi verso sud prima e poi verso est fino al km. 82,000 della strada per San Basile, segue tale strada e superato di poco il km. 81,000 prosegue per quella che porta al centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale n. 105 in prossimità del km. 76,500.

Segue la strada statale n. 105 in direzione sud sino al km. 73,500 per poi proseguire verso sud – est per la strada che raggiunge Costa del Cappello ed incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso nord – est sino a raggiungere i ruderi a quota 284 in località Cavello.

Da quota 284 segue verso nord – est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, sempre seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114 e poi la quota 109 (Massa di Gallo).

Segue quindi la strada verso nord – est per breve tratto ed in prossimità della quota 114 prosegue verso sud – est per quella che conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversata la strada statale delle Calabrie n. 19, prosegue per la strada che attraverso la località Ciriaco e passando per le quote 99 e79 raggiunge in prossimità del km. 35,000 la strada che proseguendo verso est, va ad incrociare la linea ferroviaria per Cassano allo Ionio.

Prosegue lungo tale strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso nord lungo la medesima sino ad incrociare prima del centro abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul lato est;

segue quest’ultima sino ad incontrare, in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso nord, lungo la medesima, fino all’altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita).

Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine di Cassano allo Ionio, seguendolo fino al Monte Spirito Santo a quota 533; da tale quota per una retta verso nord – est raggiunge il km. 104,000 della strada statale di Castrovillari n. 105, segue quindi la strada statale in direzione ovest fino al km. 95,000 e da qui una linea retta verso ovest fino alla masseria Frasca (quota 411).

Dalla masseria Frasca segue la strada verso sud sino ad incrociare e proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la strada statale n. 19 in località il Crocifisso, chiudendo la delimitazione.

Art 4

Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Pollino" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità. "Pollino", in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

11,00 tonnellate/ettaro

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al

Art 5

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

20% il limite medesimo. 70%. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.

11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6

Il vino a DOC "Pollino", all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7

Il vino a DOC "Pollino" ottenuto da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12,00% vol.

se sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di:

due anni

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva

"superiore".

Il vino a DOC

Pollino superiore", all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

Art 8

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC

Alla DOC "Pollino" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari. "Pollino"può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC "Pollino" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.


Categorised as: Disciplinari Calabria


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