Savuto DOC
SAVUTO
D.O.C.
D.P.R. 19/MAGGIO/1975
Art 1
La denominazione di origine controllata "Savuto" è riservata ai
vino rosso
vino rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC "Savuto" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Gaglioppo (localmente noto come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45%;
Greco nero, Nerello Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese,
Malvasia bianca e Pecorino
Art 3
da soli o congiuntamente dal 30 al 40% con la presenza massima del 10% per il Sangiovese. da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25%. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di:
Rogliano Santo Stefano di Rogliano Marzi
Belsito Grimaldi Altilia Aiello Calabro
Cleto Serra d’Aiello Pedivigliano Malito
Amantea Scagliano Carpanzano
in provincia di Cosenza
Motta Santa Lucia Martirano Vecchio Martirano Lombardo
San Mango d’Aquino Nocera Terinese Conflenti
in provincia di Catanzaro
Tale zona è così delimitata:
il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad incontrare la strada statale Terrati – Aiello Calabro n. 108, che segue verso nord – est, fino ad incrociare in località Piano Lago, la strada statale n. 19 in prossimità del km. 290,000, segue quest’ultima fino all’abitato di Rogliano, da qui prosegue lungo la strada provinciale Rogliano – Parenti fino al ponte Ischiaromana per scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all’altezza della stazione della ferrovia calabro – lucana di Parenti, da qui il confine corre lungo la strada ferrata calabro – lucana fino alla stazione di Carpanzano, segue verso sud la strada che passando ad est del centro abitato conduce verso Casa Petrilli fino ad incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro abitato sino al km 6,800 circa dove incrocia la strada per Agrifoglio, che segue verso est sino ad incontrare la quota 777 (località Castello), da qui segue una retta verso sud sino alla quota 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano, segue tale strada sino al km. 17,000.
Da qui prosegue lungo questa strada sino all’inizio dell’abitato di Motta Santa Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la provinciale in direzione sud – ovest sino a Nocera Terinese dopo aver attraversato Martirano Lombardo e San Mango d’Aquino; da Nocera Terinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena inferiore) fino ad incontrare il confine del comune di Falerna in località Piano della Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla foce del fiume Oliva da dove è iniziata la delimitazione. Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC
Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC
"Savuto" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. "Savuto", in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
Art 5
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
20% il limite medesimo. 70%. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC "Savuto" all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Savuto rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Savuto rosato:
colore: rosato cerasuolo o rubino chiaro;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valutazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
e sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
Il vino a DOC "Savuto rosso" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva di
"superiore"
Il vino a DOC
"Savuto rosso superiore", all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con toni aranciati con l’invecchiamento;
profumo: etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Art 8
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC
Alla DOC "Savuto" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari. "Savuto" può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC "Savuto" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.
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