Albugnano DOC
ALBUGNANO
D. O. C.
D. M. 6/MAGGIO/1997
Art 1 La denominazione di origine controllata “Albugnano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2 la denominazione di origine controllata “Albugnano” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo minimo 85%
Freisa, Barbera, Bonarda, da soli o congiuntamente per un massimo del 15%
Art 3 la zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Albugnano” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Albugnano Pino d’Asti Castelnuovo Don Bosco
Passerano Marmorito
Tutti in provincia di Asti.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Albugnano” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con l’esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord.
Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere superiore a:
9,5 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Albugnano” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art 5 Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a DOC “Albugnano” di cui al precedente art. 2 debbono essere effettuate all’interno dell’intero territorio amministrativo della regione Piemonte.
Per tutte e due le tipologie le rese massime dell’uva in vino finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Albugnano” una gradazione naturale minima complessiva di almeno 10,50% gradi in vol.;
Art 6 il vino a denominazione di origine controllata “Albugnano rosso” può essere designato in etichetta con la menzione “superiore” qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50%;
e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate/ettaro
Il vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad:
un anno a partire dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve
di cui almeno 6 mesi in botti di rovere.
Art 7 O vini a denominazione di origine controllata “Albugnano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Albugnano rosso”:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi
granata;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta vinoso;
sapore: dall’asciutto all’abboccato, di discreto corpo, più o meno tannico, di buona persistenza, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Albugnano rosato”
colore: dal rosato al cerasuolo;
profumo: delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;
sapore: dall’asciutto all’abboccato, di buona persistenza, talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Albugnano rosso superiore”
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi
granata;
profumo: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, più o meno tannico, di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Per le tipologie, in cui è ammesso l’affinamento in botti di rovere, può notarsi la presenza
Di sapore di legno.
Art 8 E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione “Albugnano”, immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere in etichetta l’eventuale menzione “vigna” seguita dal toponimo.
Art 9 Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Albugnano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Nella presentazione e designazione del vino a DOC “Albugnano” la menzione “superiore” deve figurare in etichetta sotto la scritta denominazione di origine controllata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Albugnano” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
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