Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante DOCG
ASTI
D.M. 29/NOVEMBRE/1993 Modificato D. M. 14/agosto/1995 Modificato D. D. 5/Maggio/2008 D.O.C.G.
Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Asti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, in particolare:
a) la denominazione di origine controllata e garantita “Asti” senza altra indicazione o accompagnata dalla specificazione “spumante”, cioè “Asti” o “Asti spumante” è riservata alla tipologia di “vino spumante”.
b) La denominazione di origine controllata e garantita “Asti” obbligatoriamente preceduta dalla specificazione “Moscato”, quindi “Moscato d’Asti” è riservata al vino bianco non spumante.
Art 2 I vini a DOCG “Asti” o “Moscato d’Asti” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno: Moscato bianco di Canelli
Art 3 La zona di produzione dei vini a DOCG “Asti” o “Moscato d’Asti” è delimitata come segue: l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Bubbio Calamandrana Calosso
Canelli Cassinasco Castagnole Lanze Castel Boglione Castelletto Molina Castelnuovo Belbo Castel Rocchero Cessole Coazzolo Costigliole d’Asti Fontanile Incisa Scapaccino Loazzolo Maranzana Monbaruzzo
Monastero Bormida Montabone Nizza Monferrato Quaranti San Marzano Oliveto Moasca Rocchetta Palafea San Giorgio Scarampi Sessame Vesime Asti tutti in provincia di Asti l’intero territorio dei seguenti comuni:
Camo Castiglione Tinella Castino
Cossano Belbo Mango Neive
Neviglie Perletto Rocchetta Belbo
Serralunga d’Alba Santo Stefano Belbo Santa Vittoria d’Alba
Treiso Trezzo Tinella
e le frazioni di San Rocco Senoldelvio Como Nel comune di Alba tutti in provincia di Cuneo l’intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme Alice Bel Colle Bistagno Cassine Grognardo Ricaldone Strevi Terzo Visone tutti in provincia di Alessandria.
Art 4 Le condizioni Ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Asti” e “Moscato d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti di cui all’art. 10 della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei o calcareo – argillosi, con l’esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque idonei a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Asti” e “Moscato d’Asti” non deve essere superiore a: 10,00 tonn/ettaro pari ad un massimo di 75,00 ettolitri/ettaro A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. I vigneti di nuova iscrizione all’Albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero minimo di 4.000 ceppi/ettaro, calcolati sul sesto di impianto. La regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a DOCG di cui all’art. 1, fissando un limite inferiore a quello stabilito nel presente disciplinare di produzione, ai sensi della Legge 10/02/1992, n. 164, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche Agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Asti, Cuneo e Alessandria. Le uve devono assicurare, anche attraverso un’accurata cernita, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: “Asti” 9,00% vol. “Moscato d’Asti” 10,00% vol. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: “Moscato d’Asti” 9,50% vol. La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all’art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. La regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 164 del 10/02/1992, può stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico minimo delle uve.
Art 5 Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a DOCG di cui all’art. 1 devono essere effettuate nell’ambito della circoscrizione territoriale delle province di Asti, Cuneo e Alessandria. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti tra cui in particolare:
cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni e centrifugazioni dello stesso,
refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma per il vino a DOCG “Asti” o “Asti spumante” e fino al momento dell’imbottigliamento per il vino a DOCG “Moscato d’Asti”. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a DOCG di cui all’art. 1 non deve essere superiore al 75%. Eventuali eccedenze non avranno diritto alla d.o.c.g. L’aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a DOCG “Moscato d’Asti” deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco di Canelli prodotte in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a DOCG “Asti” o “Asti spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. l processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non può essere inferiore a
Un mese
Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a DOCG “Moscato d’Asti” e “Asti” o “Asti spumante” devono essere effettuate nel territorio delle province di Asti, Cuneo, Alessandria e nella frazione di Pessione, nel comune di Chieri, in provincia di Torino. E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 12/07/1993, n. 930, Asti spumante o Moscato d’Asti. E’ vietata per i vini a DOCG di cui all’art. 1 la massificazione artificiale parziale o totale e per la loro conservazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. E’ consentito che il vino a d.o.c.g. “Moscato d’Asti” rivendicato come tale al momento della denuncia annuale delle uve, possa essere destinato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve alla elaborazione della DOCG “Asti” o “Asti spumante”, qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare, è vietata l’operazione inversa. La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi o imbottigliati atti a fregiarsi della d.o.c.g. di cui all’art. 1.
Art 6 Il vino a DOCG “Moscato d’Asti”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: caratteristico, fragrante; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.; titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 6,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l; pressione e CO2 massima: 1,7 bar Il vino a DOCG “Asti” o “Asti spumante”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: da giallo paglierino al dorato assai tenue; profumo: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.; titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 9,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su specifica richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 164, del 10/02/1992, e qualora ciò sia richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
Art 7 Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Asti o Asti spumante” e “Moscato d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. Nella designazione della DOCG “Asti o Asti spumante” è altresì vietato l’uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3. Nella designazione della DOCG “Moscato d’Asti” è invece consentito l’uso di indicazioni geografiche di cui al comma precedente, purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche, alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 22/04/1992. E’ inoltre consentito nella designazione dei vini a DOCG “Asti o Asti spumante” e “Moscato d’Asti” l’uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, cascina, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. E’ consentita l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Art 8 In ottemperanza all’art. 13 della Legge n. 164, del 10/02/1992, i vini di cui all’art. 1 per l’utilizzazione della rispettiva denominazione di origine controllata e garantita devono superare l’esame chimico – fisico ed organolettico da effettuarsi su richiesta degli interessati presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio. Per l’esame chimico – fisico ed organolettico, le C.C.I.A.A. possono avvalersi delle strutture di altre istituzioni, enti e consorzi volontari di tutela che dispongono delle necessarie attrezzature, all’uopo autorizzati.
I vini a DOCG “Asti o Asti spumante” e “Moscato d’Asti” devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno
di Stato previsto dall’art. 23 della Legge n. 164, del 10/02/1992, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso. Il vino a DOCG “Moscato d’Asti” deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuse con tappo di sughero marchiato indelebilmente “Moscato d’Asti”. E’ vietato per tale tipologia l’uso del tappo a fungo e della gabbietta. Il vino a DOCG “Asti o Asti spumate” confezionato nel caratteristico abbigliamento dello “spumante”, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: 0,187. 0,200, 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 4,500 litri. Inoltre su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, l’utilizzo della bottiglia di capacità 6,000 litri. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente con la DOCG Asti o Asti spumante” nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a 0,200 litri è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato. Art 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOCG “Asti o Asti spumante” e “Moscato d’Asti” mosti, mosti . vini e vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi i relativi requisiti di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge n. 164 del 10/02/1992
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