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Barbera del Monferrato Superiore DOCG

BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
D. D. 27/GIUGNO/2008
D.O.C.G.

Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Barbera del Monferrato superiore
Barbera del Monferrato superiore più vigna.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera minimo 85%
Freisa, Grignolino, Dolcetto da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOCG Barbera del Monferrato superiore” comprende i territori dei seguenti comuni:
In provincia di Alessandria:
Alto Monferrato:
Acqui Alice Bel Colle Belforte Bergamasco
Borgoratto Alessandrino Bistagno Carpeneto
Capriata d’Orba Cartosio Carentino Cassine
Cassinelle Castelletto d’Erro Castelletto d’Orba Castelnuovo Bormida
Cavatore Cremolino Denice Frascaro
Gamalero San Rocco di Gamalero Grognardo
Lerma Melazzo Merana Malvicino
Molare Montaldeo Montaldo Bormida Morbello
Morsasco Montechiaro d’Acqui Orsara Bormida
Ovada Pareto Ponti Ponzone
Prasco Predosa Ricaldone Rivalta Bormida
Roccagrimalda Sezzadio Silvano d’Orba Spigno Monferrato
Strevi Tagliolo Terzo Trisobbio
Visone
Basso Monferrato:
Alfiano Natta Altavilla Monferrato Bassignana
Camagna Camino Casale Monferrato Bassignana
Castelletto Merli Castelletto Monferrato Cellamonte
Cereseto Cerrina Coniolo Conzano
Cuccaro Fubine Frassinello Monferrato
Gabiano Lu Monferrato Masio Mirabello Monferrato
Mombello Monferrato Moncestino Montecastello
Murisengo Occimiano Odalengo Grande Odalengo Piccolo
Olivola Ottiglio Monferrato Ozzano Pomaro Monferrato
Precetto di Valenza Pietra Marazzi Pontestura Ponzano Monferrato
Quargnento Rosignano Monferrato Rivarone
Sala San Salvatore Monferrato San Giorgio Monferrato
Serralunga di Crea Solonghello Terruggia Treville
Valenza Vignale Villadeati Villamiroglio
Nei comuni di: Coniolo Casale Monferrato Occimiano
Mirabello Monferrato
La zona di produzione è limitata ai territori collinari posti alla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale Monferrato dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle di Sant’Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione Alessandria, fino al confine amministrativo di Mirabello Monferrato
In provincia di Asti:
Agliano Albugnano Antignano Aramengo
Asti Azzano d’Asti Baldichieri Belveglio
Berzano di San Pietro Bubbio Buttigliera d’Asti
Calamandrana Calliano Calosso Canterano Casasco
Canelli Cantarana Capriglio Casorso
Cassinasco Castagnole Lanze Castagnole Monferrato
Castel Boglione Castell’Alfero Castellero Castelletto Molina
Castello d’Annone Castelnuovo Belbo Castelnuovo Calcea Castelnuovo don Bosco
Castel Rocchero Celle Enomondo Cerreto d’Asti Cerro Tanaro
Cessole Chiusano d’Asti Cinaglio Cisterna d’Asti
Coazzolo Cocconato Colcavagno Corsione
Cortandone Cortanze Cortazzone Cortiglione
Cossombrato Costigliole d’Asti Cunico Dusino san Michele
Ferrere Fontanile Frinco Grana
Grazzano Badoglio Incisa Scapaccino Isola d’Asti Loazzolo
Maranzana Maretto Moasca Mombaldone
Mombaruzzo Mobercelli Monale Monastero Bormida
Moncalvo Moncucco Torinese Mongardino Montabone
Montafia Montaldo Scarampi Montechiaro d’Asti
Montegrosso d’Asti Montemagno Montiglio Morasengo
Nizza Monferrato Olmo Gentile Passerano Marmorito
Penango Piea Pino d’Asti Piovà Massaia
Portacomaro Quaranti Refrancore Revigliasco d’Asti
Roatto Robella Rocca d’Arazzo Roccaverano
Rocchetta Palafea Rocchetta Tanaro San Damiano d’Asti
San Giorgio Scarampi San Martino Alfieri
San Marzano Oliveto San Paolo Solbrito Scandeluzza
Scurzolengo Serole Sessame Settime
Soglio Tigliole Tonco Tonengo
Vaglio Serra Valfenera Vesime Viale d’Asti
Viarigi Vigliano Villafranca d’Asti Villa San Secondo
Vinchio.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- giacitura esclusivamente collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione, per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
- le densità d’impianto sono quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;
- i vigneti oggetto di nuova iscrizione e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di piante, calcolate sul sesto di impianto, non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forme di allevamento a controspalliera con vegetazione assurgente, potatura a Guyot tradizionale, cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore”, in coltura specializzata, e stabilita in:
9,00 t/ha.
La quantità massima di uva ammessa, in vigneto a coltura specializzata, per la produzione del vino a DOCG “Barbare del Monferrato superiore” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di:
8,00 t/ha.
In particolare, per poter utilizzare la menzione “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ad ettaro ulteriormente ridotta:
terzo anno: 4,80 t/ha.
quarto anno 5,60 t/ha.
quinto anno 6,40 t/ha.
sesto anno 7,20 t/ha.
settimo anno 8,00 t/ha.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal presente disciplinare di produzione, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla
necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato, in questo caso non si applicano le disposizioni di cui sopra.
I vigneti iscritti all’albo della DOCG “Barbera d’Asti” non possono fare parte dell’albo dei vigneti della DOCG “Barbera del Monferrato superiore”.
I titoli alcolometrici volumici naturali delle uve atte a produrre i vini a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” non devono essere inferiori a:
Barbera del Monferrato 12,50% vol.;
Barbera del Monferrato più vigna 13,00% vol.
Art 5 Per il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%, equivalente a 63,00 ettolitri/ettaro.
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in ettolitri/ettaro ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’articolo 4.
Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio:
Barbera del Monferrato superiore e Barbera del Monferrato superiore “vigna”:
14 mesi
di cui almeno 6 mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
Per le uve “Barbera del Monferrato superiore” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC “Monferrato rosso”, “Monferrato ciaret”, “Barbera del Monferrato” e “Piemonte Barbera”.
Il vino destinato alla DOCG “Barbera del Monferrato superiore” può essere riclassificato con le DOC “Monferrato rosso o Piemonte Barbera” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art 6 Il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbera del Monferrato superiore
Barbera del Monferrato superiore “vigna”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, armonico, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo 25,00 gr/l.;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i
limiti minimi sopra descritti per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7 Alla denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato ed altri similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denunce delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
- La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore”.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 Le bottiglie in cui vien confezionato il vino di cui all’articolo 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore da 0,200 litri.
Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della DOCG “Barbera del Monferrato superiore” il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 6,000, 9,000 e 12,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.


Categorised as: Disciplinari Piemonte


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