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Brachetto d’Acqui o Acqui DOCG

BRACHETTO D’ACQUI
ACQUI
D.M. 24/APRILE/1996
D.O.C.G.

Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui o Acqui” è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2 I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui o Acqui” nelle tipologie:
rosso
spumante
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno:
Brachetto.

Art 3 Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:
Provincia di Asti:
interi territori amministrativi dei comuni di:
Vesime Cessole Loazzolo
Bubbio Monastero Bormida Rocchetta Palafea
Montabone Fontanile Mombaruzzo
Maranzana Quaranti Castelboglione
Castel Rocchero Sessame Castelletto Molina
Calamandrana Cassinasco
Nonché Nizza Monferrato, limitativamente alla parte del territorio situato sulla destra del Torrente Belbo.
Provincia di Alessandria:
interi territori amministrativi dei comuni di:
Acqui Terme Terzo Bistagno
Alice Bel Colle Strevi Ricaldone
Cassine Visone

Art 4 Le condizioni Ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari, di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo – argillosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno
4.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” non deve essere superiore a:
8,00 tonn./ettaro di coltura specializzata
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art 5 Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol.
nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Brachetto d’Acqui o Acqui” devono essere ottenuto esclusivamente mediante concentrati di mosto di uve Brachetto provenienti da vigneti iscritti all’Albo o di mosto concentrato rettificato.
Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a DOCG “brachetto d’Acqui o Acqui spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione di spumante, devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
E’ vietata per i vini a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui spumante” la massificazione artificiale parziale o totale.

Art 6 Il vino a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Brachetto d’Acqui o Acqui”
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granata
chiaro o rosato;
profumo: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
Il vino a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui”, nella tipologia sopra descritta, all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato, alla tappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione, dovuta all’anidride carbonica naturale in soluzione, non superiore a 1,70 bar.
La DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” è anche usata per designare il vino spumante naturale, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigneti sulla preparazione degli spumanti.
Il vino a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui spumante”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Brachetto d’Acqui o Acqui spumante”
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granata
chiaro o rosato;
profumo: aroma muschiato, molto delicato;
sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7 Alla DOCG „Brachetto d’Acqui o Acqui“ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione della DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” è consentito l’uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, località comprese nella zona di produzione di cui all’art. 3, purché le uve provengano totalmente dalle corrispettive aree geografiche i toponomastiche.
Tale possibilità è esclusa per la tipologia spumante.
E’ consentita l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art 8 I vini a DOCG. “Brachetto d’Acqui o Acqui” devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite di appositi contrassegni applicati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso.
Il vino a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui” non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuse con tappo di sughero, raso bocca, marchiato indelebilmente “Brachetto d’Acqui o Acqui”. E’ vietato per tale tipologia l’uso del tappo a fingo e della gabbietta.
Il vino a DOCG “Brachetto d’Acqui o Acqui spumante”, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità 0,187, 0,200, 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 4,500 litri.
Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente “Brachetto d’Acqui o Acqui” nella parte che resta esterna alla
bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a 0,200 litri è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.


Categorised as: Disciplinari Piemonte


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