Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani DOCG
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE
DOGLIANI
D.O.C.G.
D.D. 6/Luglio/2005
Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Dolcetto al 100%
Art 3 La zona di produzione delle uve ammesse alla vinificazione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bastia Belvedere Langhe Clavesana Ciglié
Dogliani Farigliano Monchiero Rocca di Ciglié
ed in parte i territori comunali di:
Roddino Somano
tutti in provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata.
Da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino ad incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d’Alba.
Segue detto confine che, passando per le quote 308, 311 e 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità della Cascina Michelotti .
Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d’Alba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all’incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone, indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino ad incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609.
Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco, indi da Cascina Ravera segue la strada campestre che porta alla Cascina Altavilla e quindi a Cascina Bicocca.
Raggiunge il concentrico di Somano ed, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale Somano – Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca di Ciglié e Marsaglia, tra Rocca di Ciglié e Castellino Tanaro, tra Rocca di Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro punto di partenza della delimitazione.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle , umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino, i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento a controspalliera e Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata ammessa per la produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” non deve essere superiore a:
7,00 tonnellate/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo non deve essere superiore a:
6,30 tonnellate/ettaro
La DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni.
Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari a:
al terzo anno 3,80 tonnellate/ettaro
al quarto anno 4,40 tonnellate/ettaro
al quinto anno 5,20 tonnellate/ettaro
al sesto anno 5,70 tonnellate/ettaro
dal settimo anno 6,30 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo rstando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente comma, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato, in questo caso non si applicano le disposizioni del comma precedente.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” con la menzione aggiuntiva “vigna” debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Cuneo.
Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:
70% pari a 47,60 hl/ettaro
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino ettolitri/ettaro e determinata in base alle rese tonnellate/ettaro di cui all’articolo 4, punto 3.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 73%, la parte eccedente non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre il 73% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
Il vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento pari a:
12 mesi
a decorrere dal 15 Ottobre dell’anno di produzione delle uve
Per il vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla seguente data:
1° Novembre dell’anno successivo alla vendemmia
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.
E’ consentita a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” più giovane a vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
Per la DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC “Langhe” senza specificazione del vitigno e “Langhe Dolcetto”.
Per il vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” non è consentito che la scelta vendemmiale verso la DOC “Dolcetto di Dogliani”.
Il vino destinato alla DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” può essere classificato, con le DOC “Langhe” senza specificazione del vitigno o “Langhe Dolcetto” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Il vino destinato alla DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” non può essere classificato con la DOC “Dolcetto di Dogliani”.
Art 6 Il vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di moderata acidità, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Alla DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato, vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
le uve provengano dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della DOCG;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” intendono accompagnare la denominazione stessa con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
La vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 I contenitori in cui viene confezionato il vino a DOC “Dolcetto di Dogliani” in vista della vendita devono essere di vetro scuro, della capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione della capacità da 0,200 litri.
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