Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
D.O.C.G.
D. D. 17/settembre/2008
Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada riserva
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada vigna
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada vigna riserva
Art2 Il vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Dolcetto al 100%
Art 3 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio dei comuni di:
Ovada Belforte Monferrato Bosio Capriata d’Orba
Carpeneto Casaleggio Boiro Cassinelle Castelletto d’Orba
Cremolino Lerma Molare Montaldeo
Montaldo Bormida Mornese Morsacco Parodi Ligure
Prasco Roccagrimalda San Cristoforo Silvano d’Orba
Tagliolo Monferrato Trisobbio
tutti in provincia di Alessandria.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Dolcetto di Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio impasto;
- giacitura: esclusivamente collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore ai 600 s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento: contro spalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
- è vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata ammessa per la produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” non deve essere superiore a:
7,00 t./Ha.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere, in coltura specializzata, di:
6,00 t./Ha.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
La DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età do tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari a:
al terzo anno 3,60 t./Ha.;
al quarto anno 4,20 t./Ha.;
al quinto anno 4,80 t./Ha.;
al sesto anno 5,40 t./Ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal presente articolo punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque entro 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al controllo indicati dalla regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uve rivendicate bile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6
E’ consentita la scelta vendemmiale ove sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine :Monferrato Dolcetto e Monferrato.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia Il Ministero per le politiche agricole e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della regione Piemonte.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada 70% 4.900 litri/Ha.
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada più vigna 70% 4.200 litri/Ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
E’ consentito l’arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un invecchiamento, prima dell’immissione al consumo:
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada 12 mesi
Dolcetto di Ovada superiore o Ovada più vigna 20 mesi
Questi limiti partono dal 1 Novembre dell’anno di raccolta delle uve
E’ ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare DOCG conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.
I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato Dolcetto”e “Monferrato” purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art 6 Il vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.;
Il vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” con la menzione aggiuntiva“vigna” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: asciutto, con sentore mandorlato, e/o sentori di frutta e/o speziati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 7 Alla DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
Nella designazione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- Le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- Tale menzione sia scritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
- Colore che, nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);
- La vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- La menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” e “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, vigna” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”.
Art 8 Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” e “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, vigna” per la commercializzazione devono
essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 0,187 , 0,375 , 0,750 , 1.500 , 3.000 , 5.000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la commercializzazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” e “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, vigna” devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.
I vini a DOCG”Dolcetto di Ovada superiore o Ovada” e “Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, vigna” sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva
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