Gavi o Cortese di Gavi DOCG
GAVI o CORTESE DI GAVI
D.O.C.G.
D.M. 9/LUGLIO/1998
Modificato D.D. 12/Marzo/2001
Art 1: La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi”, già riconosciuta come denominazione di origine controllata con D.P.R. 26/giugno/1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini soni i seguenti:
“Gavi o Cortese di Gavi” tranquillo;
“Gavi o Cortese di Gavi” frizzante;
“Gavi o Cortese di Gavi” spumante;
Art 2: La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi” con la specificazione “tranquillo”, “frizzante”, “spumante” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti i ambito aziendale, composti dal solo vitigno:
Cortese 100%
Art 3: La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi”, di cui all’art 1, è così delimitata:
Partendo dall’estremo punto nord, corrispondente con l’incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure – Gavi e la via Egidio Raggio dell’abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all’incrocio con la strada statale n. 35 bis. Seguendo la strada statale n. 35 bis verso Serravalle Scrivia attraversa l’abitato di Serravalle Scrivia sino al bivio con la strada provinciale Gavi – Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.
Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartriacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia, quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni di comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S: Cristororo, includendo nella zona di produzione l’intero territorio di detti Comuni.
Seguendo il confine tra i comuni di S.Cristoforo e Castelleto d’Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S:Cristoforo – Capriata d’Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d’Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d’Orba e Castelletto d’Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S:Cristoforo – Capriata d’Orba.
Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d’Orba – Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d’Orba – Francavilla raggiunge l’abitato di Francavilla Bisio. Segue un beve tratto della strada Francavilla Bisio – Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul rio Riasco; segue il corso di detto rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo – Novi Ligure.
Percorre quindi la strada Tassarolo – Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi – Novi Ligure e successivamente detta strada sino all’incrocio con la via Egidio Raggio nell’abitato di Novi Ligure.
Art 4: Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea – argillosa – marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I nuovi impianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all’art 1 non deve essere superiore a:
9,5 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva – vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di orine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell’va in vino finito non deve esser superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G.
Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
La regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge 164/92, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per le denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% per le tipologie tranquillo e frizzante
9,00% per la tipologia spumante
Le partite di uve destinate alla spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.
Art 5: Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art 3:
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6: I vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Gavi o Cortese di Gavi” tranquillo:
aspetto: limpido;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Gavi o Cortese di Gavi” frizzante:
aspetto: limpido
colore: paglierino più o meno tenue;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico total minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Gavi o Cortese di Gavi” spumante:
aspetto: limpido
colore: paglierino più o meno tenue;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per le denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificar con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità total e per l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino a DOCG “Gavi o Cortese di Gavi”, nella tipologia “tranquillo”, può rilevare lieve sentore di legno.
Art 7: Nella produzione e designazione dei vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da sse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura D.O.C.G., riportando esclusivamente la dicitura di “ del comune di….”.
E’ obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ep i vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” nelle tipologie tranquillo, frizzante e spumante elaborato con il sistema Charmat.
Per il vino a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” spumante metodo classico, deve essere indicata in etichetta l’annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
Art 8: L’aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a D.O.C.G. “Gavi o Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all’art 3, iscritti all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita “Gavi o Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.
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