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Ghemme DOCG

GHEMME
D.M. 29/MAGGIO/1997
D.O.C.G.

Art 1 la denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione:
Nebbiolo (Spanna) minimo 75%
Vespolina ed Uva Rara da sole o congiuntamente per un massimo del 25%.

Art 3 La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di:
Ghemme Romagnano Sesia
Limitativamente ai terreni circoscritti da:
strada statale n. 299 di Alagna, dal confine comunale di Ghemme in direzione di Sizzano, fino a raggiungere, a nord – ovest, la strada statale n. 142; a nord la strada statle n. 142, a nord – est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia Santhià – Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale n. 299 di Alagna.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondo valle od esposti a nord.
Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare gli
8,0 tonn./ettaro
La produzione media di uva per ceppo non può essere superiore a
3,00 chilogrammi
A detti limiti, anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Ghemme” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
I nuovi impianti ed i reimpianti destinati alla produzione del vino a DOCG “Ghemme” a partire dall’anno solare successivo all’entrata in vigore del presente disciplinare, devono avere una densità minima di 2,900 ceppi per ettaro.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a DOCG “Ghemme” solo a partire dal quarto anno dall’impianto. La resa massima di uva per ettaro del quarto anno non dovrà superare il 70%.
L’eventuale produzione del terzo anno potrà essere rivendicata con la DOC “Colline Novaresi”, nei cui albi i terreni vitati relativi alla denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” sono automaticamente iscritti.

Art 5 Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno dei territori di:
Ghemme Romagnano Sesia
Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio, purché situate nei seguenti comuni della provincia di Novara:
Barengo Boca Bogogno Borgomanero
Briona Cavaglio d’Agogna Cavaglietto Cavallirio
Cressa Cureggio Fara Novarese Fontaneto d’Agogna
Gattico Grignasco Maggiora Marano Ticino
Mezzomerico Oleggio Prato Sesia Sizzano
Suno Vaprio d’Agogna Veruno
e nel comune di Gattinara in provincia di Vercelli.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse, soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.
Per avere diritto alla DOCG il vino “Ghemme” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di
Tre anni, di cui almeno 20 mesi in botti di legno
ed affinato per almeno 9 mesi in bottiglia
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell’anno al quale si riferisce la vendemmia
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Ghemme” una gradazione alcolica minima naturale di:
11,50% vol.
E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita, sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino aventi i requisiti del vino “Ghemme”. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.
Fermo restando l’invecchiamento in contenitori di legno, si potrà tenere il 5% di vino dell’annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per le colmature.

Art 6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” può essere designato in etichetta con la menzione “riserva” qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% e sia sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di
Quattro anni, di cui almeno 25 mesi in botti di legno
ed almeno 9 mesi di affinamento in bottiglia

Art 7 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
profumo: caratteristico, fine, gradevole ed etereo,
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme riserva” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, fine, gradevole, etereo;
sapore: asciutto, sottile, sapido, armonico, austero ma vellutato
con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

Art 8 Alla denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da “riserva”, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” la menzione “riserva” deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita. Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. “Ghemme” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 9 Il vino a DOCG “Ghemme” deve essere immesso al consumo in bottiglie esclusivamente di forma borgognona o bordolese di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca


Categorised as: Disciplinari Piemonte


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