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Roero DOCG

ROERO
D.O.C.G.
D.D. 7/DICEMBRE/2004
Modificato 23/Marzo/2006

Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Roero
Roero riserva
Roero Arneis
Roero Arneis spumante

Art 2 La DOCG “Roero” senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica :
Nebbiolo minimo 95%
Possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 3%.
La DOCG “Roero Arneis” è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno:
Arneis 100%

Art 3 La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del “Roero” più idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di:
Canale Corneliano d’Alba Piobesi d’Alba Vezza d’Alba
Ed in parte quello dei comuni di:
Baldissero d’Alba Castagnito Castellinaldo Govone
Guarene Magliano Alfieri Montà Montaldo Roero
Monteu Roero Monticello d’Alba Pocapaglia Priocca
S.Vittoria d’Alba Santo Stefano Roero Sommariva Perno
Tutti in provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’intersezione dei confini fra le province di Asti e di Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d’Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per cascina Sterlotti e su quella per la frazione San Vito che segue fino all’innesto con la strada statale Colle di Cadibona (strada statale n. 29).
La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335, case Perona e Cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all’intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per case Beggioni che segue passando per case Molli (quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per case Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la
Valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417, che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge San Sebastiano (quota 391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia sino al confine tra i comuni di Monticello d’Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d’Alba e Alba, Corneliano d’Alba e Alba, Piobesi d’Alba e Alba, Piobesi d’Alba e Guarene, Piobesi d’Alba e Guarene, Corneliano d’Alba e Guarene sino ad incontrare la strada provinciale Piobesi d’Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l’abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di Santo Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca’ del Rio (quota 165) sino a giungere alla provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino ad incontrare la strada comunale San Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale San Pietro fino all’abitato della frazione Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue ad ovest la strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di Santa Maria fino in prossimità della chiesa di Santa Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 ed incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di cascina San Michele; percorre detta strada sino ad incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per la frazione San Bernardo e frazione San Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231); indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio per la frazione San Pietro e frazione via Piana fino al cimitero di Govone.
Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di San Rocco e cascina Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre ad ovest detto confine provinciale fino all’intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Roero” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati;
altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord per il vino rosso a DOCG “Roero”;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi/ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura saranno quelli tradizionali (forma di allevamento a controspalliera, sistema di potatura a Guyot tradizionale);
è vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Roero”, ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Roero:
resa massima: 8,00 tonnellate/ettaro
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%
Roero Arneis:
resa massima 10,00 tonnellate/ettaro
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Roero” con la menzione “vigna” seguita dal relativi toponimo, ed i relativi titoli alcolometrivi volumici naturali minimi delle relative uve devono essere:
Roero:
resa massima: 7,20 tonnellate/ettaro
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50%
Roero Arneis:
resa massima: 9,00 tonnellate/ettaro
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
La DOCG “Roero” e “Roero Arneis” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni
Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione per ettaro ammessa è pari a:
al terzo anno:
Roero 4,30 tonnellate/ettaro
Roero Arneis 5,40 tonnellate/ettaro
Al quarto anno:
Roero 5,00 tonnellate/ettaro
Roero Arneis 6,30 tonnellate/ettaro
Al quinto anno:
Roero 5,80 tonnellate/ettaro
Roero Arneis 7,20 tonnellate/ettaro
Al sesto anno:
Roero 6,50 tonnellate/ettaro
Roero Arneis 8,10 tonnellate ettaro
I titoli alcolometrici volumici naturali minimi per la medesima età dell’impianto rimane invariata a:
Roero 12,50%
Roero Arneis 11,00%
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Roero” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto tre dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio della vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data d’inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art 5 Le operazioni di vinificazione e l’eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini a DOCG “Roero” devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di:
Alba Bra Barbaresco Barolo
Castiglione Falletto Cherasco Diano d’Alba Grinzane Cavour
La Morra Monchiero Manforte d’Alba Montelupo Albese
Neive Novello Roddi Roddino
Serralunga d’Alba Sinio Treiso Verduno
Tutti in provincia di Cuneo
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell’impiego della DOCG “Roero” che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all’art 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Roero: 70% 56,00 ettolitri/ettaro
Roero Arneis 70% 70,00 ettolitri/ettaro
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ettaro ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’art 4 punto 3.
Qualora per i vini a DOCG “Roero e Roero Arneis” tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più tradizionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi ed i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Roero 1° Luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve
Roero riserva 1° Luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve
E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15% di vino rosso “Roero” più giovane a vino “Roero” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento.
E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15% di vino bianco “Roero Arneis” più giovane a vino bianco “Roero Arneis” più vecchio o viceversa.
La DOCG “Roero Arneis” può essere utilizzata per designare il vino “spumante” ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazioni degli spumanti.
La spumantizzazione del vino a DOCG “Roero Arneis” deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall’art 5 del presente disciplinare di produzione.

Art 6 I vini a DOCG “Roero” e “Roero riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granata;
profumo: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
Roero 12,50%
Roero più vigna 12,50%
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Il vino a DOCG “Roero Arneis” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fresco con eventuale sentore di legno;
sapore: secco, elegante, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
Roero Arneis 11,00%
Roero Arneis più vigna 11,00%
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto: 15,00 grammi/litro;
Il vino a DOCG “Roero Arneis spumante” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che
possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali e del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7 Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Roero” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Roero e Roero Arneis” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno l’acquirente.
Nella designazione dei vini a DOCG “Roero e Roero Arneis” la denominazione di origine stessa può essere accompagnata dalla menzione”vigna” purché:
a) le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
b) tale menzione sia scritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;
c) coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Roero”, intendono accompagnare la DOCG la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
d) la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Roero”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 8 Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG “Roero” per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l’esclusione del contenitore da 200 cl.
E’ vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino


Categorised as: Disciplinari Piemonte


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