Barbaresco DOCG
BARBARESCO
D.O.C.G.
D.D. 21/FEBBRAIO/2007
Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” è riservata al vino rosso “Barbaresco” già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 23/Aprile/1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Barbaresco
Barbaresco riserva
Barbaresco e Barbaresco riserva, con una delle “menzioni geografiche aggiuntive”, riportate al successivo articolo 7, alle quali potrà essere aggiunta la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo alle menzioni stabilite dall’articolo 7 comma 5.
Le delimitazioni delle “menzioni geografiche aggiuntive” a norma del decreto ministeriale 22/Aprile/1992 sono definite tramite l’allegato in calce al presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbaresco” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno:
Nebbiolo al 100% nei biotipi Michet, Lampià .
prodotte nella zona delimitata descritta nel successivo articolo 3.
Art 3 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOCG “Barbaresco” comprende i territori già delimitati con D.M. 31/Agosto/1933, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/Ottobre/1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art 1 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930, include l’intero territorio dei comuni di:
Barbaresco Neive
Treiso (già frazione di Barbaresco)
E la parte della frazione di San Rocco Senodelvio già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con D.P.R. 17/Aprile/1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Barbaresco” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine non superiore a 550 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord;
densità d’impianto, quella generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forma a controspalliera, potatura Guyot);
è vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima ad ettaro in vigneto a coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Barbaresco” con o senza menzione geografica aggiuntiva, “Barbaresco riserva” con o senza menzione geografica aggiuntiva, non deve essere superiore a:
Barbaresco 8,00 ton/ettaro
Barbaresco riserva 8,00 ton/ettaro
Con menzione geografica aggiuntiva 8,00 ton/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Barbaresco” e “barbaresco riserva” entrambi con la menzione geografica aggiuntiva e della specificazione “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere:
Barbaresco 7,20 ton/ettaro
Barbaresco riserva 7,20 ton/ettaro
La DOCG “Barbaresco con menzione geografica aggiuntiva” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età di almeno sette anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione massima di uva ammessa è di:
al terzo anno 4,30 ton/ettaro
al quarto anno 5,00 ton/ettaro
al quinto anno 5,80 ton/ettaro
al sesto anno 6,50 ton/ettaro
dal settimo anno 7,20 ton/ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
I conduttori interessati, che prevedono di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori rispetto a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato, in questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOCG “Barbaresco” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Barbaresco 12,00% vol.;
Barbaresco riserva 12,00% vol.;
menzione geografica aggiuntiva 12,00% vol.;
vigna 12,50% vol.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente articolo 3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valutazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle
province di Cuneo, Asti ed Alessandria inclusi nell’art 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23/Aprile/1966, dimostrino che già effettuavano tali operazioni. Previa attestazione della competente C.C.I.A.A.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al:
Barbaresco 70% 56,00 hl/ettaro
Barbaresco riserva 70% 56,00 hl/ettaro
Per l’impiego della “menzione geografica aggiuntiva” seguita da “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ettaro ottenibile è determinata in base alle rese uva ton/ettaro di cui all’articolo 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:
Barbaresco 68% 54,40 hl/ettaro
Barbaresco riserva 68% 54,40 hl/ettaro
Vigna 68% 48,96 hl/ettaro
Nella vinificazione ed invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi ed i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di:
Barbaresco 26 mesi
di cui almeno 9 in botti di legno
dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve
Barbaresco riserva 50 mesi
Di cui almeno 9 in botti di legno
Dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve
L’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:
Barbaresco 1° Gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia
Barbaresco riserva 1° Gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia
E’ consentito a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di Barbaresco più giovane a Barbaresco più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.
Art 6 I vini a DOCG “Barbaresco” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbaresco
con o senza la menzione geografica aggiuntiva e vigna:
colore: rosso granata;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
Barbaresco riserva:
con o senza la menzione geografica aggiuntiva e vigna:
colore: rosso granata, tendente all’aranciato con l’età;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7 La DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva” può essere seguita – secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 Aprile 1992 – da una delle seguenti “menzioni geografiche aggiuntive”, amministrativamente definite nell’allegato del presente disciplinare di produzione:
Albesani Asili Ausario Balluri
Basarin Bernadot Bordini Bricco di Neive
Bricco di Treiso Bric – Micca Cà Grossa Canova
Cars Casot Castellizzano Cavanna Cole Cottà Currà Faset Fausoni Ferrere Gaia – Principe Gallina Garassino Giacone Giacosa Manzola Marcarini Martorino Martinenga Meruzzano Montaribaldi Montefico Montersino Montestefano Muncagta Nervo Ovello Pajé Pajoré Pora Rabajà Rabajà – bas Rio Sordo Rivetti Rizzi Roncalini Rocche Massalupo Rombone Roncaglie Roncagliette San Cristoforo San Giuliano San Stunet Secondine Serraboella Serracapelli Serragrilli Starderi
Tre Stelle Trifolera Valeirano Vallegrande Vicenziana
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4.
Detta menzione “vigna” dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva”, la menzione geografica aggiuntiva dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione di origine e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare “Barbaresco”.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva”, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla
menzione “vigna” a condizione che sia rivendicata anche la menzione geografica aggiuntiva e purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione di origine;
coloro che nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco e Barbaresco riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l’indicazione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione elle uve e l’imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbaresco e Barbaresco riserva” con o senza la menzione geografica aggiuntiva è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,750 litro e con la esclusione della capacità di 2,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, l’utilizzo delle capacità da litri 6,000 – 9,000 – 12,000 – 15,000.
Allegato
Menzioni geografiche aggiuntive
Le menzioni geografiche aggiuntive della DOCG “Barbaresco” a norma del decreto ministeriale 22/Aprile/1992 sono definite come segue:
1) ALBESANI:
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Albesani” è compresa nei fogli di mappa n. 9 e10 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona Gallina e la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco 20), Rondò – Baraccone, partendo dall’intersezione di quest’ultima con la strada comunale Gallina fino ad arrivare in località Cascina Piana.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valscellera – Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana al mappale n. 319.
Sul lato est il confine è rappresentato nel tratto più a nord dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle Possa, proseguendo poi in prossimità della strada vicinale Maiano.
Successivamente nella parte più a sud il confine con la sottozona Bordini è rappresentato dalla strada comunale Balluri, con partenza in prossimità della Cascina Bricchetto fino ad arrivare all’intersezione tra la strada sopraindicata e la strada comunale Bordini.
Sul lato sud la dividente con la sottozona Gallina è rappresentata, partendo da ovest dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232.
2) ASILI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Asili” è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali n. 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6.
Prosegue poi lungo una linea esistente tra i mappali n. 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali n. 154/p, 159, 154/p, 41, e 289 (Asili) ed i mappali n. 182, 308, 302, 161, 154/p, 44, 291 e 364 (Faset) fino alla strada comunale stazione.
Sul lato nord il confine segue la strada comunale stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che separa i mappali n. 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n. 6 dai mappali n. 286 e 362 (Faset)del foglio n. 6.
Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Moccagatta), e tra i mappali n. 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 350, 277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabajà).
Sul lato sud il confine è costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 107, 108, 109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea non identificata sul posto, che divide i mappali n. 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali n. 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga).
3) AUSARIO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Ausario” è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 176, 497, 579 e 809.
Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano e sul lato nord confina con i mappali n. 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287.
4) BALLURI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Balluri” è compresa nei fogli di mappa n. 3, 4 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord è delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera – Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani, posta tra i mappali n. 119 (Balluri) e n. 319 (Albesani).
Sul lato est la dividente dalla sottozona Starderi è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio – Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimità del mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina, versante nord Bordini, versante sud Balluri.
Successivamente il confine è posto in prossimità della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e la sottozona Albesani).
5) BASARIN
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Basarin” è compresa nei fogli di mappa n. 12 e 13 del comune di Neive
Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente è delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale San Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.
Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco 1), Tre Stelle – Valgrande – Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.
6) BERNADOT
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Bernadot” è compresa nel foglio mappale n. 8 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada Basso, sul lato sud confina con i mappali n. 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e con il rio Massalupo.
Sul lato ovest confina con i mappali 414, 54, 343, 12, 13, 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi.
7) BORDINI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Bordini” è compresa nei fogli di mappa n. 5, 8 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente con la strada comunale Balluri.
Sul lato nord, partendo da est, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 340, 338, 398, 508 e 311, successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord sottozona Bordini, versante sud sottozona Balluri).
Sul lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sul lato sud il confine è rappresentato dalla strada vicinale Verrenere, dalla strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione.
8) BRICCO DI NEIVE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Bricco di Neive” è compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e successivamente la dividente è posta sul confine tra i comuni di Neive e di Mango.
Sul lato nord la dividente tra la sottozona Bricco di Neive e la sottozona Canova è rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la dicidente con la sottozona Bric Micca è rappresentata dalla strada comunale Fossamara.
Sul lato sud il confine sud – est è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango, e sud – ovest la dividente è invece in prossimità della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive.
9) BRICCO DI TREISO
La zona di produzione dei vini da DOCG “Barbaresco Bricco di Treiso” è compresa nel foglio di mappa n. n. 6 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 203, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali n. 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341, sul lato ovest confina con la strada provinciale Rizzi e sul lato nord confina con i mappali n. 193, 152, 720, 69, 692 e 694.
10) BRIC MICCA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Bric Micca” è compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 22 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco 2) Santa Maria del Piano – Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la sottozona Bricco di neive è rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente è delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di Mango.
Sul lato sud il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.
11) CA’ GROSSA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Ca’ Grossa” è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo dalla strada vicinale Berchialla fino alla Capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Cà Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7.
La dividente segue la scarpata tra il mappale n. 131 (CàGrossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 131/p e 70 (Cà Grossa) da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio 7.
La linea attraversa il mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roncalini e prosegue sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Cà Grossa) e il n. 41 (Roncalini) del foglio n. 7.
L’ultimo tratto è costituito da una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Cà Grossa) da quello n. 50 del foglio n. 7 (Roncalini) fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia.
Sul lato nord – est il confine è costituito dalla ferrovia e sul lato sud – est la dividente è costituita per un primo tratto da un rio dividente i mappali n. 59/p, 61 e 62 del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino al fosso che divide il mappale 224/p (Cà Grossa) dai mappali n. 224/p e 225 (Nicolini) del foglio n. 8.
Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 442 (Cà Grossa) e n. 444 (Nicolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale 443 della presente sottozona dai mappali n. 444 e 244 del foglio n. 8 (Nicolini).
Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Cà Grossa) e i mappali n. 244 e 243 (Nicolini) del foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud – ovest il confine parte dalla strada provinciale Alba – Acqui e prosegue sulla strada vicinale Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie.
12) CANOVA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Canova” è compresa nei fogli di mappa n. 16, 19 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3 Coazzolo), fino al mappale n. 496.
Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato est il confine è tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo.
Sul lato sud il confine è rappresentato dal rio che attraversa la valle.
13) CARS
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Cars” è compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la linea dividente i mappali n. 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali n. 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali n. 319 e 203 del foglio n. 6, n. 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto.
Sul lato nord – est la dividente segue la strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali n.175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali n. 148, 169, 105, 165 e 164 del foglio n. 4 (Paié).
Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed i n. 156, 161 e 160 del foglio n. 4 (Paie) , percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba – Acqui tramite la linea dividente i mappali n. 177 e 176 del foglio 5 dal mappale n. 516 del foglio n. 5.
Sul lato sud il confine segue la strada comunale stazione fino alla linea dividente il mappale 284 del foglio n. 6, mappali n. 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dai n. 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dai n. 513, 283, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4 (Faset).
Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali n. 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio 6 (Cars) dai mappali n. 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset).
14) CASOT
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Casot” è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 6 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali n. 306, 314 e 316.
Sul lato ovest confina con il rio Chirella e sul lato nord confina con i mappali n. 244, 215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368.
15) CASTELLIZZANO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Castellizzano” è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali n. 47, 298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano.
Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive.
16) CAVANNA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Cavanna” è compresa nei fogli di mappa n. 2 e 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la dividente costituita dai mappali n. 70/p, 51, 371, 5e i mappali0, 49, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18, 21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali n. 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2, dai mappali n. 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413, 42/p, 488/p 43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio n. 4 e i n. 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di Barbaresco.
Sul lato nord – est il confine è costituito da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed i mappali n. 515 e 28 del foglio n. 4.
Sul lato sud la dividente prosegue per il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi coincidere con il confine tra i mappali n. 58, 374 e 525 (Cavanna) e i n. 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine).
17) COLE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Cole” è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba – Acqui, sul lato nord – est la dividente è costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali n. 71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano).
Sul lato sud il confine à formato dal fosso tra il mappale n. 80 e i mappali n. 95 e 109 fino alle capezzagna che divide i mappali n.110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali n. 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367.
18) COTTA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Cottà” è compresa nei fogli di mappa n. 11 e 12 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimità di Cascina Santo Stefano.
Sul lato est, partendo da nord, la dividente è rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina.
19) CURRA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Currà” è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona Cottà e la dividente è rappresentata dal rio Gara.
Sul lato nord, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133.
Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò e sul lato sud il confine è rappresentato dal rio Gara.
20) FASET
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Faset” è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord con la linea dividente i mappali n. 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del foglio di mappa n. 6, dai mappali n. 209, 208, 207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio di mappa n. 6, per poi proseguire tra i mappali n. 326, 215 e 35 del foglio di mappa n. 6 (Faset) e i mappali n. 351 e 325 del foglio di mappa n. 6 (Cars) fino alla strada
interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali n. 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars).
Si prosegue poi sul confine tra i mappali n. 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali n. 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184, 183, 494/p, 282/p e 285 del foglio di mappa n. 4 (Cars).
Sul lato sud il confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e mappali n. 278 e 288 del foglio di mappa n. 6 (Asili), proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali n. 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali n. 289 e 41 del foglio di mappa n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio di mappa n. 6 e continua tra i mappalin. 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344, 369,327,217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) dai mappali n. 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/èp del foglio di mappa n. 6 (Pora).
La dividente è successivamente costituita dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 6 216, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio di mappa n. 6 (Faset) e i mappali n. 198, 199 e 202 del foglio di mappa n. 6 (Poara)
21) FAUSONI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Fausoni” è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, partendo da nord, con la dividente rappresentata dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore – Alessandria, dai mappali n. 193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò – Castagnole.
Sul lato sud la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
22) FERRERE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Ferrere” è compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105.
Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizano.
23) GAIA PRINCIPE
La zona di produzione di vini a DOCG “Barbaresco Gaia Principe” è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, inizialmente partendo da nord, la dividente è rappresentata dal confine tra i comuni di Neive e Barbaresco, successivamente è posta in prossimità del rio Gara.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e sul lato est il confine è rappresentato partendo da nord, dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore – Alessandria e dai mappali n. 192, 194, 195 e dalla strada vicinale Gaia.
Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133, successivamente la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
24) GALLINA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Gallina” è compresa nei fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e sul lato nord la dividente con la sottozona Albesani è rappresentata, partendo da ovest, dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232.
Sul lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò.
25) GARASSINO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Garassino” è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali n. 198, 21/p, 70/p, 69/p e 61.
Sul lato ovest confina con il torrente Seno d’Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba.
26) GIACONE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Giacone” è compresa nei fogli di mappa n. 8 e 9 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche.
Sul lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali n. 104, 103, 108, 236 e 295.
27) GIACOSA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Giocosa” è compresa nei fogli di mappa n. 6, 2 e 3 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Santo Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembranza.
Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco di Treiso e sul lato ovest confina con i mappali n. 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58.
28) MANZOLA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Manzola” è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada vicinale Valeirano e sul lato sud confina con i mappali n. 96, 95, 87, 86 e 83.
Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32.
29) MARCARINI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Marcarini” è compresa nei fogli di mappa n. 2 e3 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali n. 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192, 191, 209, 208, e 207.
Sul lato ovest confina con i mappali n. 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per Treiso.
Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba – Acqui e con la strada comunale Valgrande.
30) MARCORINO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Martorino” è compresa nei fogli di mappa n. 14 e 15 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò – Castagnole, in prossimità del mappale n. 41.
Sul lato nord il confine è rappresentato da via circonvallazione e sul lato est il confine è rappresentato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò – Castagnole, in prossimità del mappale n. 41, proseguendo poi sulla linea che incontra i mappali n. 76, 170, 202, 73, 349 e 394, continuando poi sulla strada comunale Borgonuovo.
Sul lato sud il confine è delimitato poi per la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò – Castagnole, in prossimità della particella n. 302.
31) MARTINENGA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Martinenga” è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto dividente i mappali n. 248, 114 e 112 del foglio di mappa n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 66, 67 e69 del foglio di mappa n. 6 (Pora) ed i mappali n. 112, 298 e 111 del foglio di mappa n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 68, 69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili).
Prosegue sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del foglio di mappa n. 6 (Martinenga) ed i mappali n. 110, 109, 108 e 107 del foglio di mappa n. 6 (Asili) fino alla strada vicinaleAsili.
Sul lato nord – est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 276 e 430 del foglio n. 5 (Rabaja) fino alla strada vicinale Asili.
L’ultimo tratto è costituito nuovamente dalla linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabaja).
Sul lato sud il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo.
32) MERUZZANO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Meruzzano” è compresa nei fogli di mappa n. 9 e 10 del comune di Treiso e nel comune di Alba nel foglio di mappa n. 70.
Nel comune di Treiso confina ad est con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba.
Sul lato ovest confina con il torrente Seno d’Elvio e sul lato nord confina con i mappali n. 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso.
Nel comune di Alba a nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio, il confine è delimitato a nord con il rio Reiso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso.
Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d’Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso.
33) MONTARIBALDI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Montaribaldi” è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba – Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali n. 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali n. 40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali n. 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali n. 43 e 45 (Roncaglie).
Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali n. 45 e 46 (Roncaglie).
Nell’ultimo tratto il confine tra i mappali n. 93 e 127 (Montaribaldi) ed i n. 46 e 47 (Roncaglie) è costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 48, 49 e 27/p (Mantaribaldi) ed i mappali n. 47 e 27/p (Rocaglie) fino alla strada provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comune di Barbaresco e di Treiso.
34) MONTEFICO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Montefico” è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco.
Confina sul alto nord – est con la strada provinciale Alba – Acqui proseguendo poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali n. 201, 202, 203, 229/p, 237 e 236 (Montefico) dai mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 238 e 239 (Ovello).
Sul lato sud – ovest, partendo da ovest il confine segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali n. 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone.
35) MONTERSINO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Montersino” è compresa nel foglio di mappa n. 9 del comune di Treiso e nel foglio di mappa n. 70 del comune di Alba.
Nel comune di Treiso confina sul lato est con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la strada vicinale Reiso e con il rio Reiso.
Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sul lato nord confina con il comune di Alba.
Nel comune di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio, il confine è delimitato dal rio Rocche fino all’unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona continua nel medesimo comune.
Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla confluenza della strada comunale San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Rocche.
36) MONTESTEFANO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Montestefanp” è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, della presente sottozona ed i mappali n. 452, 58, 62/p, 43, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali n. 18, 17, 16, 15 e 14.
La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali n. 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali n. 6, 378, 1/p, 8, 358, 10.
Sul lato est confina con il comune di Neive.
Sul lato sud – ovest la dividente è costituita dal rio che divide i mappali n. 88, 364 (Montestafano) dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali n. 364, 83 e 88/p (Montestefano) e i
mappali n. 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che divide i mappali n. 88/p, 81, 31, 70/p e 71/p (Montestefano) dai mappali n. 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole).
37) MOCCAGATTA O MUNCAGTA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Moccagatta o Muncagta” è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la strada comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa il mappale n. 153 e separa i mappali n.189, 190 e 197 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 192, 348 e 440 (Rabajà Bass).
Prosegue lungo la strada provinciale Alba – Acqui fino alla linea che divide i mappali n. 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali n. 45, 130, 131 e 47.
Sul lato est la dividente è costituita dal confine tra i mappali n. 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Moccagatta o Muncagta) e i mappali n. 515/p 344/p, 347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale che divide i mappali n. 336, 376 e 166 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 371, 372 e 165 (Ronchi).
Segue poi la capezzagna tra i mappali n. 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali n. 208, 213, 223, 222 e 220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud il confine è formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Moccagatta o Muncagta) e il n. 280 (Rabajà) intervallata soltanto dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n. 284 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 280 e 285 (Rabajà), prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il mappale n. 337 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 285, 508 e 286, per attraversare i mappali n. 286 e 287 e separare il mappale n. 288 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 287 e 350.
Riparte una capezzagna tra i mappali n. 288, 427 e 180 (Moccagatta o Muncagta) e i n. 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili).
38) NERVO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Nervo” è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali n. 403, 18, 127, 53 e 51.
Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba.
39) OVELLO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Ovello” è compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello) dal mappale n. 140 del foglio n, 1 (Cortini).
La dividente prosegue lungo una linea, non identificata sul posto, esistente tra i mappali n. 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali n. 140, 139, 138, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la balera San Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e di Neive.
Sul lato nord il confine delimita la presente sottozona con quella “Vicenziana”.
La dividente è costituita dalla capezzagna che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i mappali m. 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali n. 101 e 100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenzian, che servirà da dividente fino al mappale n. 94.
Continuando fa da confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello) con i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) per congiungersi sulla strada di Boerola.
Sul lato est confina con il comune di Neive.
Sul lato sud, partendo da ovest la dividente segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale Alba – Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che divide i mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 230, 237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai mappali n. 201, 202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico).
L’ultimo tratto è costituito dalla strada comunale del Patricone.
40) PAJE’
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Pajé” è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea dividente i mappali n. 136 e 146, per poi attraversare lo stesso mappale n. 146 fino alla strada comunale del Porto che servirà da dividente fino al confine tra i mappali n. 135, 137 e 138 e i mappali n. 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale soprastante.
Sul lato est il confine segue per un primo tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia strada comunale degli Asili.
Sul lato sud – ovest la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 160, 161 e 156 (Pajé) e il mappale n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali n. 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai mappali n. 163, 170, 171 e 175 della sottozona Cars.
L’ultimo tratto è costituito dalla linea dividente i mappali n. 100 e 146 (Pajé) dai mappali n. 147 e 195 (Secondine).
41) PAJORE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Pajore” è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali n. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242.
Sul lato sud confina con il rio Chirella e sul lato ovest confina con i mappali n. 313, 316,323, 372 e 370.
Sul lato nord confina con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba – Acqui.
42) PORA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Pora” è compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea dividente i mappali n. 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali n. 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 202, 199, 198 e 216, (Pora) dai mappali n. 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset).
Prosegue poi sulla linea che separa i mappali n. 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai mappali n. 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset).
Sul lato nord – est la dividente prosegue tra i mappali n. 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora) e i mappali n. 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset) e tra i mappali n. 182 e180 (Pora) e i mappali n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72.
L’ultimo tratto è formato dalla linea non identificata sul posto che divide i mappali n. 70, 67, 68 e 66 (Pora) dai n. 69, 112 e 114 (Asili).
Sul lato sud – ovest la dividente segue il percorso della strada comunale stazione.
43) RABAJA’
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rabajà” è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 8 del comune di Barbaresco.
Il lato nord – ovest insiste sul foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine è costituito dal rio dividente i mappali n. 335, 420, 330, 352 e 329, dai n. 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali n. 314 e 313 (Rabajà) e il mappale n. 312 (Martinenga) e termina sulla strada vicinale Asili.
Dopo un breve tratto su tale strada, la dividente prosegue tra i mappali n. 430 e 276 (Rabajà) e il mappale n. 300 (Martinenga).
Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabajà) e i n. 297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Moncagatta), attraversando i mappali n. 287 e 286 e continuando tra i mappali n.508 e 285 (Rabajà) e il mappale n. 337 Moncagatta o Muncagota).
Sul lato nord – est la dividente è costituita dal confine tra i mappali n. 285 e 280 (Rabajà) ed il mappale n. 284 (Moncagatta o Muncagota); prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata (Moncagatta o Muncagota) fino alla strada provinciale Alba – Acqui che farà da dividente fino al mappale n. 103.
Sul lato sud, tutto il lato insiste sul foglio n. 8, a partire da ovest, la dividente segue per un tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà) e i n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera).
44) RABAJA’ BAS
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rabajà Bas” è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada comunale stazione e sul lato nord la dividente è costituita dal confine tra il mappale n. 391 e il n. 471.
Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba – Acqui e sul lato sud la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n.. 440, 348 e 192 (Rabajà Bas) e i n. 197, 190 e 189 (Moncagatta o Muncagota) e attraversante il mappale n. 153.
45) RIO SORDO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rio Sordo” è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con il rio Piccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 410 e 413 dividendoli dalla sottozona Piccolini.
Sul lato nord confina con la ferrovia e sul lato est la dividente è formata da una linea, non identificata sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo.
Prosegue poi per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo) e i mappali n. 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle).
Sul lato sud – est il confine è formato dalla strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle fino alla strada provinciale Alba – Acqui.
46) RIVETTI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rivetti” è compresa nei fogli di mappa n. 16 e 18 del comune di Neive.
Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella.
Sul lato est, partendo da nord, la dividente è posta in prossimità del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (Confine strada provinciale n. 3 Coazzolo) fino al mappale n. 496.
Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197.
Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183.
47) RIZZI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rizzi” è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Treiso e nel foglio di mappa n. 69 del comune di Alba.
Nel comune di Treiso confina ad est con il rio Manzola e con i mappali n. 139, 671, 140, 672 e 174.
Sul lato sud confina con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181 e 84, ad ovest confina con la strada provinciale Rizzi.
Sul lato nord confina con i mappali n. 29, 63 e 86 e con il rio Ressia.
Nel comune di Alba, confina sul lato nord con il rio Frati, al confine con il comune di Treiso, con partenza dal torrente Seno d’Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi, fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso.
Sul lato est la delimitazione segue il confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d’Elvio, fino a raggiungere il rio Frati.
48) ROCCALINI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Roccalini” è compresa nel foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con il comune di Alba e sul lato nord il confine divide i mappali n. 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai mappali n. 123/p, 1, 2/p e 3/p.
Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali n. 8 e 106.
Attraversa, con una linea, non identificata sul piosto, il maèèale n. 48 continuando sul confine tra i mappali n. 42, 48/p e 50 ed il mappale n. 48/p.
Sul lato est il confine è costituito da una linea dividente i mappali n. 50, 41 e 86/p (Roccalini) dal n. 86/p (Ca’ Grossa).
Sul lato sud – est il confine è quello dividente i mappali n. 86 e 40 (Roccalini) dai mappali n. 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali n. 40, 39 e 111 (Roccalini) e i mappali n. 101 e 82 (Roncagliette).
La dividente continua lungo il confine tra il mappale n. 111 (Roccalini) ed i mappali n. 82, 81, 83 e 84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba – Acqui, proseguendo tra i mappali n. 112, 28 e 29 (Roccalini) ed i mappali n. 27, 24, 23, 22 e 17 (Roncagliette).
L’ultimo tratto è formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d’Elvio.
49) ROCCHE MASSALUPO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rocche Massalupo” è compresa nei fogli di mappa n. 69 e 70 del comune di Alba.
Confina sul lato nord partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso.
Sul lato est confina con il comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale San Rocco seno d’Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo.
50) ROMBONE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rombone” è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 173, 245, 865, 266, 267, 274, 279 e 143.
Sul lato ovest confina con la strada vicinale Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale.
51) RONCAGLIE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Roncaglie” è compresa nei fogli di mappa n. 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba – Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12.
Sul lato nord il confine è costituito, partendo dalla strada provinciale Alba – Acqui, da una capezzagna dividente i mappali n. 14, 16 e 130 del foglio di mappa n. 12 e i mappali n. 92 e 91/p del foglio di mappa n. 7 (Roncaglie) dai mappali n. 129 e 15 del foglio n. 12 e i mappali n. 93 e 91/p del foglio n. 7.
Il confine segue poi la strada provinciale Alba – Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) dal mappale n. 431 del foglio n. 8 (Rocagliette),
Sul lato nord – est il confine è formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba – Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8.
Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco.
Il confine nel primo tratto è formato dalla strada provinciale Alba – Acqui fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 27/p e 47 (Roncaglie) e i mappali n. 49 e 48 (Montaribaldi).
Il confine, costituito dalla mezzeria di due filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i mappali n. 127 e 93/p.
La dividente prosegue poi sulla capezzagna dividente i mappali n. 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali n. 45 e 43 (Roncaglie) dai mappali n. 93, 85 e 84 (Montaribaldi).
Nell’ultimo tratto il confine è costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali n. 42, 41 e 40 (Roncaglie) e i mappali n. 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale.
52) RONCAGLIETTE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Roncagliette” è compresa nei fogli di mappa n. 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba – Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali n. 91/p e 93 del foglio n. 7 e i mappali n. 15 e 129 del foglio n. 12 ed i mappali n. 91/p, e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12, proseguendo nuovamente sulla strada provinciale Alba – Acqui fino al rio dividente i mappali n. 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i mappali n. 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8.
Sul lato ovest la dividente è tra i mappali n. 22 e 24 ed il mappale n. 23 del foglio n. 7.
Sul lato nord – ovest la dividente, formata in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali n. 24 e 27 (Roncagliette) e i n. 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini) , segue la
strada provinciale Alba – Acqui per poi continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali n. 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette) dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini).
Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali n. 82 e101 (Roncagliette) e i mappali n. 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di un fosso dividente i mappali n. 73 e 72 (Roncagliette) dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini).
Sul lato nord – est il confine divide i mappali n. 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai mappali n. 86, 70 e 131 del foglio n. 7 (Ca’ Grossa) proseguendo sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette) e il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca’ Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla.
53) SAN CRISTOFORO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco San Cristoforo” è compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò e sul lato nord la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco – Valera e sul lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina San Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale San Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.
54) SAN GIULIANO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco San Giuliano” è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e la strada vicinale Garombo.
Sul lato est confina con la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero.
55) SAN STUNET
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco San Stunet” è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con la strada vicinale di San Stefanetto.
Sul lato ovest confina con i mappali n. 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali n. 423, 422, 406, 407, 206 e 207.
56) SECONDINE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Secondine” è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea dividente i mappali n. 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai mappali n. 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4.
Sul lato nord – est la dividente è costituita da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali n. 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed i mappali n. 525, 374 e 58 (Cavanna) e i n. 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p.
Sul lato sud – est il confine è costituito dalla strada comunale Del Porto, il confine attraversa il mappale n. 146 continuando tra i mappali n. 195 e 147 (Secondine) e i mappali n. 146 e 100 (Pajé).
Sul lato sud – ovest il confine è formato dalla strada comunale Del Porto.
57) SERRABOELLA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Serraboella” è compreso nei fogli di mappa n. 17, 18 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata nella sua completa estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara.
Sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183.
Sul lato est la dividente è posta in prossimità della valle che divide i due versanti della collina e sul lato sud il confine è in prossimità della strada comunale Montà.
58) SERRACAPELLI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Serracapelli” è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli.
Sul lato nord ed est il confine è rappresentata dalla dividente tra il comune di Neive ed il comune di Castagnole delle Lanze.
Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada comunale Valledoglio.
59) SERRAGRILLI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Serragrilli” è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 15 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest e lato nord con la strada comunale Valledoglio.
Sul lato est, partendo da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole delle Lanze – Rondò e successivamente il confine si delinea in corrispondenza di Corso Giolitti.
Sul lato sud la dividente è posizionata sui mappali n. 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo.
60) STARDERI
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Starderi” è compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona Balluri dove la dividente è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio – Pelisseri.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio – Farinere, e successivamente dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze.
Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli.
61) TRE STELLE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Tre Stelle” è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con la sottozona Rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba – Acqui, attraversa i mappali n. 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione.
Prosegue lungo la linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle) e i mappali n. 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre Stelle), dal mappale n. 504 (Rio Sordo).
Il confine segue poi la strada comunale stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata Rio Sordo.
Sul lato est il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 166, 168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i mappali n. 297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141 della sottozona denominata Trifolera.
La dividente prosegue poi lungo una linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 142 e 125/p (Tre Stelle) e i mappali n. 141 e 125/p (Trifolera) fino alla strada privata che separa i mappali n. 525, 397, 123 e 122 (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera).
L’ultimo tratto è costituito da una linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 122, 120/p e 113/p (Tre Stelle) e i mappali n. 111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada provinciale Alba – Acqui prosegue sul confine Neive – Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive.
Sul lato sud il confine è la strada provinciale Alba – Acqui.
62) TRIFOLERA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Trifolera” è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con una linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 113/p e 121 (Trifolera) e i mappali n. 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla strada privata che separa i mappali n. 111 e 125 (Trifolera) dai mappali n. 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle).
La dividente prosegue nuovamente lungo un a linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 125/p e 141 (Trifolera) e i mappali n. 125/p e 142 (Tre Stelle), segue poi la capezzagna esistente tra i mappali n. 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e i mappali n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona Tre Stelle fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre Stelle.
Sul lato nord – est la dividente è costituita dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà).
Sul lato sud – est confina con la strada provinciale Alba – Acqui.
(63) VALEIRANO
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Valeirano” è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con i mappali n. 137, 138, 139 e 149.
Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con i mappali n. 131, 254 e 294.
64) VALLEGRANDE
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Vallegrande” è compresa nel foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285,310 e 275.
Sul lato sud confina con i mappali n. 226, 408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il rio San Stefanetto.
Sul lato nord confina con la strada comunale Ferrere.
65) VINCENZIANA
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Vincenziana” è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con il comune di Neive, sul lato nord – est con la strada Boerola delimitante i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la sottozona Ovello.
A partire da ovest la dividente taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali n. 100 e 101 (Vincenziana) e i mappali n. 102, 103 e 104 (Ovello) fino alla strada comunale Vincenziana che serve da dividente fino al mappale n. 94.
Farà poi da confiner la capezzagna esistente tra i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vincenziana) con i mappali n. 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada Boerola.
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