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Barbera d'Asti DOCG

BARBERA D’ASTI
D. D. 08/LUGLIO/2008
D.O.C.G.


Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni o menzioni:
Barbera d’Asti
Barbera d’Asti superiore
Barbera d’Asti superiore con indicazione della sottozona (Tinella, Colli Astiani o Astiano e Nizza)
Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera dall’85 al 100%
Freisa, Grignolino e Dolcetto da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%
Art 3 La zona di produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti” comprende per intero i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Agliano Albugnano Antignano
Aramengo Asti Azzano d’Asti
Baldicchieri Belveglio Berzano San Pietro
Bruno Bubbio Buttigliera d’Asti
Calamandrana Calliano Colosso
Camerano Casasco Canelli Cantarana
Capriglio Casorzo Cassinasco
Castagnole Lanze Castagnole Monferrato Castel Boglione
Castell’Alfero Castelletto Castelletto Molina
Castello d’Annone Castelnuovo Belbo Castelnuovo Calcea
Castelnuovo Don Bosco Castel Rocchero Celle Enomondo
Cerretto d’Asti Cerro Tanaro Cessole
Chiusano d’Asti Cinaglio Cisterna d’Asti
Coazzolo Cocconato Corsione
Cortandone Cortanze Cortazzone
Cortiglione Cossombrato Costigliole d’Asti
Cunico Dusino San Michele Ferrere
Fontanile Frinco Grana
Grazzano Badoglio Incisa Scapaccino Isola d’Asti
Loazzolo Maranzana Maretto
Moasca Mombaldone Monbaruzzo
Mombercelli Monale Monastero Bormida
Moncalvo Moncucco Torinese Mongardino
Montabone Montafia Montaldo Scarampi
Montechiaro d’Asti Montegrosso d’Asti Montemagno
Montiglio Monferrato Moransengo Nizza Monferrato
Olmo Gentile Passerano Marmorito Penango
Piea Pino d’Asti Piovà Massaia
Portacomaro Quaranti Refrancore
Revigliasco d’Asti Roatto Robella
Rocca d’Arazzo Roccaverano Rocchetta Palafea
Rocchetta Tanaro San Damiano d’Asti San Giorgio Scarampi
San Martino Alfieri San Marzano Oliveto San Paolo Solbrito
Scurzolengo Serole Sessame
Settime Soglio Tigliole
Tonco Tonengo Vaglio Serra
Valfenera Vesime Viale d’Asti
Viarigi Vigliano Villafranca d’Asti
Villa San Secondo Vinchio
Tutti in provincia di Asti
L’intero territorio dei comuni di:
Acqui Alfiano Natta Alice Bel Colle
Altavilla Monferrato Bergamasco Bistagno
Borgoratto Alessandrino Camagna Monferrato Camino
Carentino Cassine Castelletto Merli
Cellamonte Cereseto Cerrina
Conzano Cuccaro Monferrato Frascaro
Frassinello Monferrato Fubine Gabiano
Gamalero Lu Monferrato Mombello MonferratoMoncestino Murisengo Odalengo Grande
Odalengo Piccolo Olivola Ottiglio
Ozzano Monferrato Pontestura Ponzano Monferrato
Ricaldone Rosignano Monferrato Sala Monferrato
San Giorgio Monferrato San Salvatore Monferrato Serralunga di Crea
Solonghello Strevi Terrugia
Terzo Treville Vignale
Villadeati Villamiroglio
E parte dei territori dei comuni di:
Casale Monferrato Coniolo Occimiano
Mirabello Monferrato
Tutti in provincia di Alessandria
La zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del Fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale Monferrato, uscente dal ponte sul Fiume Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle Sant’Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano.
A sud di Casale Monferrato il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di San Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta strada.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità,
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura esclusivamente collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione, per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
- le densità d’impianto sono quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;
- i vigneti oggetto di nuovo iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di piante, calcolate sul sesto di impianto non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro;
- le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forme di allevamento a controspalliera con vegetazione assurgente, potatura a Guyot tradizionale, cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti” in coltura specializzata è stabilita in:
Barbera d’Asti 9,00 t/ha.
Barbera d’Asti superiore 9,00 t/ha.
La quantità massima di uva ammessa, in vigneto a coltura specializzata, per la produzione del vino a DOCG “Barbare d’Asti” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di:
8,00 t/ha.
In particolare, per poter utilizzare la menzione “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ad ettaro ulteriormente ridotta:
terzo anno: 4,80 t/ha.
quarto anno 5,60 t/ha.
quinto anno 6,40 t/ha.
sesto anno 7,20 t/ha.
settimo anno 8,00 t/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG. “Barbera d’Asti” devono essere riportati nel limite di cui sopra attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle i9ndicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Asti e di Alessandria.
i conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal presente disciplinare di produzione, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla
necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercat, in questo caso non si applicano le disposizioni del punto precedente.
I vigneti iscritti all’albo della DOC “Barbera del Monferrato” e DOCG“Barbera del Monferrato superiore” non possono fare parte dell’albo dei vigneti della DOCG “Barbera d’Asti”.
I titoli alcolometrici volumici naturali delle uve atte a produrre i vini a DOCG “Barbera d’Asti” non devono essere inferiori a:
Barbera d’Asti 11,50% vol.;
Barbera del Monferrato superiore 12,00% vol.;
Barbera d’Asti “vigna” 12,50% vol.;
Barbera d’Asti superiore “vigna” 12,50% vol.
la resa massima di uva in vino finito non deve superare il 70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decede il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 5 Per il vino a DOCG “Barbera d’Asti” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
La resa massima di uva in vino finito non deve superare il 70%, equivalente a 63,00 ettolitri/ettaro.
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in ettolitri/ettaro ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’articolo 4.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita oltre il 75% decede il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio:
Barbera d’Asti
Barbera d’Asti “vigna”
4 mesi
a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve;
Barbera d’Asti superiore
Barbera d’Asti superiore “vigna”
14 mesi
di cui minimo 6 mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione
a decorre dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve.
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Barbera d’Asti” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC “Monferrato rosso”, “Monferrato chiaretto o ciaret” e “Piemonte Barbera”.
Il vino destinato alla DOCG “Barbera d’Asti” può essere riclassificato con le DOC “Monferrato rosso o Piemonte Barbera” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art 6 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Barbera d’Asti”:
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico, tendente all’etereo con l’età;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento
si fa più armonico, vellutato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.;
“Barbera d’Asti” più vigna:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
“Barbera d’Asti superiore”:
Barbera d’Asti superiore più vigna”:
colore: rosso rubino tendente al rosso granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, armonico, gusto pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Alla denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato ed altri similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Barbera d’Asti” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denunce delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
- La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti”.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Barbera d’Asti” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 Le bottiglie in cui vien confezionato il vino di cui all’articolo 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore da 0,200 litri.
Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della DOCG “Barbera d’Asti” il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 6,000, 9,000 e 12,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Allegato 1

Sottozona NIZZA

Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti superiore” seguita dalla specificazione della sottozona “Nizza”, è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente allegato al disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nella seguente proporzione appresso indicata:
Barbera minimo 85%
Freisa, Grignolino, Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3 La zona di produzione del vino a d.o.c. “Barbera d’Asti superiore Nizza” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Agliano Terme Belveglio Bruno Calamandrana Castel Boglione Castelnuovo Belbo Castelnuovo Calcea Castel Rocchero Cortiglione Incisa Scapaccino Moasca Mombaruzzo Mombercelli Nizza Monferrato Rocchetta Palafea
San Marzano Oliveto Vaglio Serra Vinchio
Tutti in provincia di Asti
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG. “Barbera d’Asti superiore Nizza” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell’iscrizione all’Albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi soleggiati e caratterizzati da marne argillose – sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l’insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud – ovest, sud – est.
La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
7,00 t/ha. pari a 49,00 ettolitri/ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza”, devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura.
Art 5 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
L’aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve superare il 70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Art 6 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.;
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno:
18 mesi
a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’anno di produzione delle uve
Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno:
sei mesi in botti di legno.
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” dopo l’invecchiamento può presentare un lieve sentore di legno.
Art 7 Alla DOCG. „Barbera d’Asti superiore Nizza“ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a “vigne”, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali effettivamente provengano le uve di cui il così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall’azienda che ha prodotto l’uva.
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5,000 litri.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Nizza” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Allegato 2

Sottozona TINELLA

Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti superiore” seguita dal nome della sottozona “Tinella”, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare della DOCG “Barbera d’Asti”.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” deve essere ottenuto provenienti dai seguenti vitigni, presenti nei vigneti, nelle proporzioni:
Barbera minimo 85%
Grignolino, Freisa e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOCG “ Barbera d’Asti superiore Tinella” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Costigliole d’Asti Calosso Castagnole Lanze
Coazzolo
E parte del territorio del comune di
Isola d’Asti
Limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti – Montegrosso.
Tutti in provincia di Asti
Art 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell’iscrizione all’Albo dei vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso – sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l’insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud – ovest, sud – est.
La forma di allevamento è controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” in coltura specializzata non deve essere superiore a:
7,00 t/ha. pari a 49 ettolitri/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti Tinella” devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli sino al momento della pigiatura.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno:
24 mesi
a decorrere dal 1° ottobre dell’anno di produzione delle uve
di cui almeno sei mesi in botti di legno
ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
Art 6 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.;
L’aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0,50% gradi in vol.
Art 7 Alla DOCG „Barbera d’Asti superiore Tinella“ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente allegato.
E’ tuttavia possibile l’uso di indicazioni che facciano riferimento a “vigneti”, fattorie o cascine dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di produzione dell’uva.
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di litri 5,000.
Sulle bottiglie contenti il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Tinella” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Allegato 3

Sottozona COLLI ASTIANI O ASTIANO

Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti superiore” con la specificazione della sottozona “Colli Astiani o Astiano” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione della DOCG “Barbera d’Asti”.
Art 2 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti Colli Astiani o Astiano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera minimo 90%
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente massimo 10%.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Asti:
la circoscrizione Montemarzo e San Marzanotto Valle Tanaro;
Isola d’Asti
Il territorio a sinistra della strada Asti – Montegrosso d’Asti
E l’intero territorio dei seguenti comuni:
Mongardino Vigliano Montegrosso d’Asti
Montaldo Scarampi Rocca d’Arazzo Azzano
Tutti in provincia di Asti
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell’iscrizione all’Albo dei vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso – sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l’insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud – ovest e sud – est.
La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
7,00 t/ha. 49,00 ettolitri/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano”, devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli fino al momento della pigiatura.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Art 6 Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.;
Art 7 Il vino a DOCG” Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno:
24 mesi a partire
dal 1° ottobre dell’anno di produzione delle uve
con una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno
e di un affinamento di almeno sei mesi in bottiglia
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
L’aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.
Art 8 Alla denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti superiore Colli Astiano o Astiano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente allegato.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a “vigneti”,m fattorie o cascine dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di produzione dell’uva.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOCG Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Il vino a DOCG “Barbera d’Asti superiore Colli Astiani o Astiano” deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 litri. Le bottiglie in cui vien confezionato il vino di cui all’articolo 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore da 0,200 litri.
Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della DOCG “Barbera del Monferrato superiore” il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 6,000, 9,000 e 12,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino

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