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Gattinara DOCG

GATTINARA
D.O.C.G.
D.P.R. 20/Ottobre/1990


Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” è riservata al vino “Gattinara” già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 9/luglio/1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOCG “Gattinara” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno:
Nebbiolo (detto localmente Spanna) minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Vespolina massimo 4%
Bonarda di Gattinara,
purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti
Prodotto esclusivamente nel territorio amministrativo del comune di:
Gattinara
In provincia di Vercelli
Art 3 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Gattinara” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Gattinara” non deve essere superiore, in coltura specializzata, a:
75 quintali/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite sopra stabilito.
La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a DOCG “Gattinara” inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
L’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Art 4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOCG “Gattinara” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Gattinara 12,00%
Gattinara riserva 12,50%
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a DOCG “Gattinara” devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Gattinara. E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello
di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12/luglio/1963, n. 93, le operazioni di invecchiamento del vino a DOCG “Gattinara”.
Art 5 Il vino a DOCG “Gattinara” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
tre anni,
di cui almeno un anno in botti di legno.
Per la tipologia “Gattinara riserva” un periodo di invecchiamento non inferiore a:
quattro anni,
di cui almeno due anni in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.
E’ consentita l’aggiunta, a scopo migliorativo, di “Gattinara” più giovane ad identico “Gattinara” più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.
In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a DOCG “Gattinara”, ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell’art 5 del DPR 12/luglio/1993, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un’apposita commissione, secondo le norme, all’uopo impartite dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.
Art 6 Il vino a DOCG “Gattinara”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granata tendente all’aranciato;
profumo: fine che ricorda la viola, specie se molto invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Il vino a DOCG “Gattinara riserva”, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale di 12,50% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all’art 5 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
13,00%.
Art 8 Nella presentazione e designazione del vino a DOCG “Gattinara” il termine “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica “Gattinara”.
Detto termine “riserva” non può figurare in caratteri superiori alla denominazione “Gattinara”.
Alla DOCG “Gattinara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella stabilita nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, extra, scelto, superiore, selezionato ed altri similari.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Gattinara” deve figurare l’indicazione veritiera e documentabile dell’annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOCG “Gattinara” devono essere di capacità non inferiore a 350 cc. Di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero.
Art 9 Chiunque produce, vende, pione in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara”, vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’art 28 del DPR 12/luglio/1963 n. 930.

 

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