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Calabria IGT

CALABRIA

I.G.T.

D.M. 27/Ottobre/1995

Modificato D.M. 31/Luglio/1996

Art 1

 

La indicazione geografica tipica "Calabria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2

La IGT "Calabria" è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso frizzante

rosso passito

rosso novello

rosato

I vini ad IGT

La IGT

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del

"Calabria" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. "Calabria" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. 15%.

I vini ad IGT

Art 3

"Calabria" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT "Calabria" comprende l’intero territorio amministrativo delle province di:

Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia

nella regione Calabria.

Art 4

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. "Calabria" seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:

Calabria bianco 16,00 tonnellate/ettaro

Calabria rosso e rosato 15,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT

"Calabria", seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Calabria bianco 10,00% vol.;

Calabria rosso 10,50% vol.;

Calabria rosato 10,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT

"Calabria" tipologia "frizzante" possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello

Art 5

Per la produzione della tipologia

0,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. "passito", le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14,00% vol.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al

Art 6

75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia "passito" per la quale non può superare il 50%. I vini ad IGT "Calabria" seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Calabria bianco 10,50% vol.;

Calabria rosso 11,00% vol.;

Calabria rosato 10,50% vol.;

Calabria novello 11,00% vol.;

Calabria bianco frizzante 10,00% vol.;

Calabria rosso frizzante 10,50% vol.;

Calabria passito 15,00% vol.

Art 7

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT

Alla IGT "Calabria" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. "Calabria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

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