ESARO
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995
Art 1
La indicazione geografica tipica "Esaro", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT "Esaro" è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT
I vini ad IGT
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del
"Esaro" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza. "Esaro" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. 15%.
Per i vini ad IGT
Art 3
"Esaro" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista la tipologia novello. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT "Esaro" comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Acquaformosa Altomonte Fagnano Castello Firmo
Lungro Malvito Mottafollone Roggiano Gravina
San Donato di Ninea San Lorenzo del Vallo San Marco Argentano San Sosti
Santa Caterina Albanese Sant’Agata d’Esaro Spezzano Albanese
Tarsia Terranova di Sibari
in provincia di Cosenza.
Art 4
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. "Esaro" bianco, rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve essere superiore a:
Esaro bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Esaro rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
"Esaro", seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Esaro bianco 10,00% vol.;
Esaro rosso 11,00% vol.;
Esaro rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello
Art 5
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
0,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT "Esaro" anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Esaro bianco 10,50% vol.;
Esaro rosso 11,50% vol.;
Esaro rosato 10,50% vol.;
Esaro rosso novello 11,50% vol.;
Esaro rosato novello 11,00% vol.
Art 7
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
Alla IGT "Esaro" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. "Esaro" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.