Pellaro IGT
PELLARO I.G.T. D.M. 27/Ottobre/1995 Art 1
La indicazione geografica tipica "Pellaro", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2 rosso rosso novello rosato I vini ad IGT Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del Art 3 Motta San Giovanni e parte del territorio amministrativo del comune di Bocale Lume di Pellaro Macellari Occhio di Pellaro Oliveto Paterriti Pellaro San Filippo Valanidi in provincia di reggio Calabria. Art 4 La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT 9,00 tonnellate/ettaro Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT Pellaro rosso 12,00% vol.; Pellaro rosato 12,00% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello Art 5 La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al Art 6 Pellaro rosso 13,00% vol.; Pellaro rosato 13,00% vol.; Pellaro rosso novello 11,00% vol. Art 7 E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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