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Scilla IGT

SCILLA

I.G.T.

D.M. 27/Ottobre/1995

Modificato D.M. 31/Luglio/1996

Art 1

 

La indicazione geografica tipica "Scilla", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2

La IGT "Scilla" è riservata ai seguenti vini:

rosso

rosso novello

rosato

I vini ad IGT

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del

Art 3

"Scilla" rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria. 15%. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT "Scilla" comprende l’intero territorio dei comuni di:

Scilla

in provincia di Reggio Calabria.

Art 4

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. "Scilla" rosso e rosato, non deve essere superiore a:

8,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT

"Scilla", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Scilla rosso 11,00% vol.;

Scilla rosato 11,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello

Art 5

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al

0,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 75% per tutti i tipi di vino.

Art 6

I vini ad IGT "Scilla", all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Scilla rosso 12,00% vol.;

Scilla rosato 12,00% vol.;

Scilla rosso novello 11,00% vol.

Art 7

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT

Alla IGT "Scilla" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. "Scilla" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

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